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Sessualità in carcere: un proibizionismo che ha radici lontane

Giusy Santella di Giusy Santella
28 Novembre 2020
in Attualità
Tempo di lettura: 5 minuti
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La Commissione Giustizia sta perdendo tempo con gli appartamenti dell’amore in carcere: a scriverlo sul suo profilo Facebook è stato il leghista Andrea Ostellari, in occasione della prima seduta della Commissione Giustizia del Senato per discutere il disegno di legge 1876 riguardante le norme a tutela delle relazioni affettive dei detenuti. Seduta durante la quale si è stabilito di rimettere il voto all’Assemblea.

Andando con ordine, il disegno di legge, il cui testo è stato elaborato dalla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale nel 2019 e presentato dal Consiglio Regionale della Toscana per l’approvazione, interviene sulla legge 354 del 1975, che si occupa dell’ordinamento penitenziario, e sul suo regolamento attuativo (D.P.R. 230 del 2000). Le modifiche riguardano innanzitutto i colloqui telefonici, che vengono resi quotidiani e raddoppiati in quanto a durata – la cui importanza risulta fondamentale in piena pandemia –, e i permessi di necessità per consentirne l’utilizzo anche per motivi rilevanti e non solo necessari e urgenti. Ciò che, però, sembra aver infastidito il senatore Ostellari è la previsione di cui all’articolo 1, che prevede la possibilità di effettuare un colloquio, una volta al mese, e con le persone ammesse allo stesso – dunque, ampliando la definizione di famiglia in senso stretto – in unità abitative senza controllo audio né video per un tempo che va dalle sei alle ventiquattro ore.

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Si tratta di una previsione già presente in moltissimi paesi europei, ma anche extraeuropei, come il Canada, dove la possibilità di incontrare la propria famiglia all’interno di prefabbricati in carcere si estende fino a tre giorni consecutivi e che ha chiaramente come fine quello di tutelare l’affettività in tutte le sue forme, compresa la sessualità, che non è in alcun modo presa in considerazione nel nostro ordinamento pur rappresentando, a detta di molte autorevoli voci, un’esigenza reale e fortemente avvertita. Il silenzio sul tema esprime in realtà un proibizionismo che, da un lato, non individua nel detenuto un individuo che abbia gli stessi bisogni di coloro che si trovano all’esterno e, dall’altro, non ritiene che la sessualità sia una necessità, bensì un lusso di cui si può fare a meno senza alcun impatto negativo sulla persona. Il senatore Ostellari esprime così il pensiero comune, considerato che fino a oggi, nonostante le diverse pronunce sul tema, qualsiasi disegno di legge in tal senso non ha mai avuto seguito.

Indicazioni esplicite sulla necessità di affrontare la questione provengono dal Consiglio d’Europa e dal Parlamento europeo oramai dalla fine degli anni Novanta, senza considerare che la stessa Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non solo vieta i trattamenti inumani e degradanti – in cui può essere compresa l’astinenza sessuale coatta – ma, soprattutto, all’articolo 8, tutela il rispetto della vita privata e familiare di cui l’affettività e la sessualità sono senz’altro espressione. Nello stesso senso, si sono espresse le Raccomandazioni delle regole penitenziarie europee del 2006 e le Regole di Bangkok delle Nazioni Unite del 2010, e non sono mancate pronunce delle corti europee. Inoltre, la nostra Corte Costituzionale ha sottolineato la necessità di un intervento del legislatore già nel 2012.

L’introduzione dell’istituto giuridico dei colloqui intimi in carcere è stata proposta varie volte, a cominciare dal 1999 da parte di Alessandro Margara, allora direttore del dipartimento di amministrazione penitenziaria, che però ricevette un parere negativo dal Consiglio di Stato che riteneva necessaria una scelta parlamentare. La stessa proposta, stralciata dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 2018, fu poi avanzata dagli Stati Generali di esecuzione penale. Un tale proibizionismo confligge con uno dei principi cardine del nostro ordinamento, ossia il divieto di qualsiasi afflizione maggiore rispetto a quella conseguente alla privazione della libertà e cela un intento punitivo tipico di una pena corporale che avremmo dovuto superare già da tempo.

Simile intento è ravvisabile anche se si prendono in considerazione gli altri istituti attraverso cui viene – o dovrebbe essere – tutelato il diritto all’affettività delle persone detenute. Basti pensare ai colloqui, svolti senza alcuna privacy e spesso ledendo anche il diritto alla salute dei familiari, costretti a lunghissime file e condizioni inumane. Gli stessi permessi premio spettano soltanto a una minoranza dei detenuti e, dunque, solo questi vedono tutelato il loro diritto alla sessualità in saltuarie occasioni. Eppure, la degradazione di una necessità a un lusso, secondo lo stesso studioso Andrea Pugiotto che da anni si occupa del tema, rappresenta una violazione palese del tessuto costituzionale: non solo dell’articolo 27 che riguarda la necessità di una pena rieducativa e rispondente al senso di umanità, ma anche dei diritti inviolabili della persona di cui all’articolo 2, del diritto al mantenimento dei rapporti affettivi e familiari e, ancora, del diritto alla salute psicofisica.

Ciò che infatti sfugge ai più è che le necessità sessuali e affettive sono espressione del più ampio diritto alla salute e non capricci, come invece sostenuto da Donato Capece, segretario generale del SAPPE (Sindacato autonomo di polizia penitenziaria), che ha affermato testualmente che a fare i postriboli in carcere non ci sta. Le scusanti utilizzate da molti addetti ai lavori per rifiutare tale necessità riguardano in particolare motivi di sicurezza – che, però, sembrano superati nei Paesi che dispongono in tal senso – e il sovraffollamento, trasformando così un problema strutturale che va affrontato da sempre in una giustificazione per negare diritti e umanità. Nello stesso carcere di Milano-Opera viene utilizzato in via sperimentale un appartamento messo a disposizione a turno per gli incontri familiari, specificando però che non c’è posto per la sessualità perché gli incontri avvengono necessariamente con l’intera famiglia. Dunque, anche laddove ci sono prefabbricati utilizzabili, la volontà è quella di eliminare del tutto la possibilità, ignorando che essa incide negativamente sull’intero percorso risocializzante del detenuto.

Numerosi studi sul tema parlano infatti di una regressione a livello emotivo al livello infantile poiché il recluso ferma le proprie emozioni al momento dell’ingresso in carcere. Chiaramente, questo è solo uno dei tanti modi attraverso cui viene portato avanti il processo di infantilizzazione dei detenuti, che diventano completamente dipendenti dall’amministrazione penitenziaria. Il processo di spersonalizzazione può anche condurre alle cosiddette forme di sessualità compensativa o a quella che viene definita omosessualità indotta, che non è espressione di un libero orientamento sessuale.

L’astinenza coatta – che può divenire addirittura perpetua nel caso dell’ergastolo – è nell’ordinamento italiano una vera e propria pena accessoria inflitta a chiunque sia condannato alla reclusione. Quest’ultima diviene così penitenza, con gravissime ripercussioni sull’individualità del detenuto e sul suo percorso risocializzante. Dunque, ci troviamo d’accordo con il senatore Ostellari quando ritiene che si stia perdendo tempo: di temi così importanti, oggi, non si dovrebbe neanche più discutere, perché avremmo dovuto già ampiamente affrontarli. Invece, dimostriamo ancora una volta di essere in estremo ritardo nella tutela dei diritti fondamentali, oltre che nel raggiungimento di una pena che sia davvero dignitosa.

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